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Impresa di Sanificazione o fai da te?

Il Protocollo anti-contagio Covid-19 per gli ambienti di lavoro contiene precisi obblighi per il Datore di lavoro.

In particolare “l’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro (inclusi cellulari, tablet, PC, tastiere, mouse, schermi touch e oggetti di uso frequente) gli spogliatoi, i servizi igienici e delle aree comuni e di svago”.

Posso sanificare la mia azienda senza rivolgermi ad una ditta di sanificazione?

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PUNTO SERVICE SANIFICAZIONE BRESCIA

Questa è una delle principali domande che le aziende si pongono in questo periodo.

Nel protocollo anti-contagio Covid-19 per gli ambienti di lavoro non è presente alcun riferimento sull’obbligo (o raccomandazione) di affidare la sanificazione ad impresa specializzata per la sanificazione.

Unica condizione presente è quella di svolgere tali operazioni secondo le indicazioni del Ministero della Salute, come da Circolare n.0017644-22/05/2020, nei seguenti casi:

Premesso che prima di affidarsi al fai-da-te occorrerà valutare di possedere tutte le capacità tecnico-professionali per svolgere in modo efficiente ed efficace la disinfezione e sanificazione dei propri ambienti di lavoro, non essendo presente alcuna causa impeditiva l’azienda potrà svolgere in autonomia tali operazioni di disinfezione e sanificazione, con l’accortezza di attenersi alle indicazioni della circolare ministeriale qualora rientri in uno dei casi sopracitati.

È quindi necessario considerare con attenzione le possibili implicazioni e gli effetti negativi del fai da te, affidarsi a imprese di sanificazione qualificate e abilitate, non può che essere, nella maggior parte dei casi, la scelta migliore.

La sanificazione fai da te

Prima di decidere di conferire a una ditta o società esterna il servizio di sanificazione degli ambienti di lavoro, fermo restando i casi di applicazione delle procedure specifiche indicate nella Circolare del Ministero della Salute n.17644, l’impresa che già non dispone di addetti alle pulizie tra le mansioni aziendali dovrà:

In tal caso si suggerisce di registrare ogni intervento svolto, della pulizia giornaliera e della disinfezione e sanificazione periodica.

Va ricordato che è sempre opportuno effettuare la registrazione delle azioni intraprese, specificando data, ora, persone responsabili, ecc. E salvare tutta la documentazione che può essere generata.

L’affidamento della sanificazione ad un’impresa esterna

Hai deciso di affidarti a personale esterno?
Allora devi sapere che tecnicamente stai appaltando un servizio, Il D.Lgs. 81/08 prevede precisi obblighi per il Datore di lavoro, in questo periodo integrati da ulteriori disposizioni contenute nel Protocollo anti-contagio.

L’idoneità tecnico professionale dell’impresa

Chiedi pure più preventivi, ma insieme fatti includere la visura camerale dell’azienda (rilasciata non più di sei mesi), insieme ad un’autocertificazione sul rispetto degli obblighi previsti dall’art. 26 D.Lgs. 81/08. Non solo è tuo diritto ricevere questi documenti, ma è un obbligo!

Come verificare l’abilitazione per la sanificazione

Controlla la visura camerale nella sezione Abilitazioni, se l’impresa ha i requisiti morali e/o tecnico professionali troverai indicazione dei requisiti accertati per la (Lettera e)

Cosa fare prima e durante la sanificazione

Ottimo. Hai trovato un’impresa qualificata a svolgere la sanificazione. Durante la sanificazione ovviamente dovrai attenerti alle indicazioni dell’impresa. Non dimenticarti tuttavia di:

Informare, consegnare, vigilare.
Sono tutte disposizioni previste dal Protocollo anti contagio Covid-19.
Nessuno può sottrarsi, meno chi interviene per interventi legati a prevenire il rischio Coronavirus.

La certificazione di avvenuta sanificazione

Se hai un preventivo firmato, insieme alla visura camerale ed alla fattura regolarmente emessa dall’impresa, disponi già di quanto necessario per dimostrare l’avvenuta sanificazione secondo normativa. Alcune imprese rilasciano un certificato di avvenuta sanificazione, non è obbligatorio ma se presente può essere buona idea esporlo all’ingresso.
Non ti resta che consegnare i documenti rilasciati dall’impresa al tuo consulente.

Le procedure di sanificazione

Le evidenze disponibili consentono con ragionevole certezza di affermare che i principi attivi del virus Covid-19 sono efficacemente inattivati da procedure di sanificazione adeguate che includono l’utilizzo dei comuni disinfettanti, quali:

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L’uso dell’ipoclorito di sodio e dell’etanolo, nelle corrette diluizioni, è obbligatorio nei casi di applicazione della Circolare del Ministero della Salute.

😷 Inoltre possibile l’uso di perossido di idrogeno

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ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

“Un estratto dal Rapporto dell' ISS” (Istituto Superiore di Sanità).

Principio attivo nei disinfettanti

Il perossido d’idrogeno è un principio attivo biocida approvato ai sensi del BPR per i disinfettanti.

Campo di applicazione PT1, PT2 (per i prodotti destinati alla disinfezione delle superfici. La tipologia di prodotto PT2 comprende i “prodotti disinfettanti non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o sugli animali”), PT4 e PT5.

– Alla luce dei dati disponibili nel CAR – Competent Authority Report (Relazione dell’autorità competente)

 – presso ECHA risulta che il principio attivo è efficace contro numerosi microorganismi (batteri, lieviti, funghi e virus). Specificamente, per quanto riguarda i virus, il perossido d’idrogeno è risultato efficace contro poliovirus e adenovirus.

In questo caso, viene considerata la sola applicazione mediante vaporizzazione/aerosolizzazione del principio attivo.

Principi attivi nei prodotti biocidi autorizzati attualmente in Italia

Per la disinfezione delle superfici e ambienti il perossido d’idrogeno può essere applicato mediante aerosol o vapore. La diffusione mediante aerosol, con apparecchiature in grado di produrre particelle nell’ordine di 0,3-0,5 μm, ne consente una diffusione uniforme nell’ambiente (0.5%), per un tempo di contatto adeguato. Per i trattamenti andranno pertanto osservate le precauzioni del caso (DL.vo 81/2008) ed è inoltre necessario rispettare i tempi per l’accesso ai locali e i tempi di decadimento. Sono presenti altre tecniche di sanificazione, che possono prevede l’uso di prodotti contenenti, ad esempio, sali quaternari d’ammonio o ozono, fino all’uso degli ultravioletti UVC.

Ogni tecnica di sanificazione ha i suoi pro e contro, occorrerà quindi operare una scelta ponderata.

"Istituto Superiore di Sanità"
nell’attuale emergenza sanitaria ha rilasciato alcune indicazioni.

Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19 presidi medico chirurgici e biocidi

Rapporto ISS COVID-19 n.19/2020

“Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi“

Rapporto ISS COVID-19 n.25/2020

“Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento”

Periodicità della sanificazione

Il Protocollo anti contagio Covid-19 per gli ambienti di lavoro richiede, oltre alla pulizia giornaliera, l’esecuzione di una sanificazione periodica. È legittimo a questo punto chiedersi come stabilire questa periodicità. Fermo restando l’obbligo, nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi di Covid-19, di eseguire alla riapertura una sanificazione straordinaria, le successive sanificazioni dovranno svolgersi secondo quanto stabilito dal Datore di lavoro. Nel Protocollo Covid-19 per gli ambienti di lavoro non si rinviene alcuna indicazione in merito, invece presente nell’analogo protocollo per i cantieri, dove si stabilisce che “la periodicità della sanificazione verrà stabilita dal datore di lavoro in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico competente aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione e protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente)”.

A tal fine è quindi opportuno, nella scelta del periodo in cui ripetere le operazioni di sanificazione, di prendere visione delle ordinanze Regionali e/o Comunali che possono aver stabilito periodicità diversificate per settore di attività e/o tipologia dei luoghi di lavoro. Coinvolgere i componenti del Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione.

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Il PEROSSIDO di IDROGENO è classificato come biocida, approvato dall’O.M.S. e dal Ministero della Salute, con efficacia contro Virus e Batteri. Prodotto conforme per le procedure di sanificazione e delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro.

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📣 In conclusione

Posso sanificare la mia azienda senza rivolgermi ad una ditta di sanificazione?

Evidenziamo che non è un OBBLIGO rivolgersi a un’impresa specializzata se non ci sono stati casi conclamati di Covid-19. È tuttavia un obbligo igienizzare periodicamente locali e superfici, utilizzando soluzioni disinfettanti come indicato nella Circolare del Ministero della Salute.
È evidente che tutti noi dovremo abituarci a una prassi lavorativa differente, sia nei comportamenti del singolo, sia nell’organizzazione aziendale, tale da assicurare condizioni di pulizia e igiene costante sul posto di lavoro. Nel contrasto al Covid-19 nelle attività lavorative a tutela della clientela, dei lavoratori dipendenti e degli stessi titolari.

Punto Service Sanificazione Brescia ultima modifica: 2020-12-06T19:02:09+01:00 da Punto Service Brescia